Segnalazione di condotte illecite – whistleblowing
COS’È IL WHISTLEBLOWING
È un istituto giuridico espressamente previsto dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione), riformato dal D. Lgs n.24 del 2023 che ha recepito, a livello interno, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, che disciplina le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
COSA SI PUÒ SEGNALARE
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE
È considerata persona segnalante la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Possono presentare segnalazioni al RPCT dell’A.S.P. Golgi-Redaelli i soggetti di seguito indicati:
- Il personale dipendente dell’A.S.P. Golgi-Redaelli;
- I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, che svolgono la propria attività a favore dell’A.S.P. Golgi-Redaelli;
- I volontari e tirocinanti anche non retribuiti dell’A.S.P. Golgi-Redaelli;
- Gli operatori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che esplicano la propria attività e realizzano prestazioni in favore dell’Azienda
A CHI SEGNALARE
- Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (di seguito RPCT) dell’A.S.P. Golgi-Redaelli
I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA
Per la presentazione delle segnalazioni l’Azienda mette a disposizione un modello facsimile disponibile sul sito istituzionale www.golgiredaelli.it sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Segnalazione di condotte illecite-whistleblowing”.
Le segnalazioni possono essere effettuate con una delle seguenti modalità:
- servizio postale ordinario;
- servizio di posta interno;
- invio all’indirizzo di posta elettronica ad uso esclusivo del RPCT: whistleblowing.anticorruzione@golgiredaelli.it;
- contatto telefonico con il RPCT;
- incontro diretto con il RPCT.
Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in distinte buste chiuse:
- la prima con i dati identificativi del segnalante, compreso contatto telefonico, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”. Tali comunicazioni verranno acquisite al protocollo generale dell’A.S.P. Golgi-Redaelli tramite scansione e registrazione solo dell’involucro esterno, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT.
Si avverte che per beneficiare delle relative tutele è sempre importante indicare chiaramente nell’oggetto che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal Dlgs 24/2023 (decreto Whistleblowing) nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.
IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
- il canale di segnalazione interna dell’ASP Golgi-Redaelli non è attivo;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione possa determinare rischio di ritorsione.
- la segnalazione riguarda comportamenti illeciti/irregolarità in cui è coinvolto anche il RPCT.
In tali casi è possibile accedere all’applicazione dell’ANAC tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it
